Descrizione
VISTI
• il D.lgs n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile” che all’art. 11 recante “Funzioni
delle Regioni……omissis…..” al punto m) prevede che le Regioni attuino lo spegnimento degli
incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla
legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177;
• la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle
foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo” all’art. 52 prevede che la
Direzione regionale competente in materia di protezione civile …omissis…, propone
all'approvazione della Giunta regionale apposito atto deliberativo di "Dichiarazione di grave
pericolosità per gli incendi boschivi", fissando la data di apertura e chiusura della campagna
annuale antincendio;
VISTO altresì:
• il documento del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, recante “Attività
antincendio boschivo 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli
incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi
boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti”;
EVIDENZIATO che, in considerazione della estensione e qualità della superficie boscata
regionale, della presenza di tre Parchi Nazionali, un Parco Regionale e numerose Riserve naturali, è
interesse primario della Regione Abruzzo attuare tutte le possibili azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva gli incendi ai fini della conservazione del patrimonio boschivo e paesaggistico
regionale;
CONSIDERATO che con L.R. n. 46/2019 è stata istituita l’Agenzia Regionale di Protezione Civile
della Regione Abruzzo trasferendo alla stessa le competenze connesse allo svolgimento, sul
territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all’art.2 del D.Lgs n.1/2018;
CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, come previsto nell’art.2, comma
3, lett j), della L.R. 46/2019 è competente nelle attività inerenti all’attuazione della Legge 21
novembre 2000, 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
CONSIDERATO altresì che la L.R. n. 3/2014 prevede che la Direzione Regionale competente,
leggasi ad oggi l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, propone l’approvazione della
“Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi”;
RICHIAMATA la L.353/2000, la L.R. n. 3/2014 e la L.R.46/2019;
RITENUTO, ai sensi di tale legge, di:
• dichiarare lo “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi “per il corrente anno 2025
fissando quale data di inizio del periodo di grave pericolosità il giorno 15/06/2025 e quella di
chiusura il giorno 15/10/2025 sull’intero territorio regionale;
• individuare il periodo di svolgimento dell’attività antincendio boschivo per la stagione estiva
2025 fissando quale data di inizio del periodo di grave pericolosità il giorno 07/07/2025 e
quella di chiusura il giorno 14/09/2025 sull’intero territorio regionale, salvo proroghe;
• di attivare la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) - ai sensi della L.353/2000 e
l’art. 52 della L.R. n. 3/2014- nella quale sarà attivo il numero verde 800-861016 e presso cui
potranno essere segnalati gratuitamente gli incendi o qualsiasi altro evento;
• di avvalersi, per la operatività della SOUP, anche delle risorse e mezzi del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, nonché del personale dei Carabinieri Forestali, secondo la convenzione in
essere e del personale regionale e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime di
convenzione con la Regione Abruzzo;
• di ribadire i contenuti dell’art. 54 della L.R. n. 3/2014 approvando i divieti e le prescrizioni
da adottare durante il periodo di massima pericolosità degli incendi contenuti nel documento
“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi-prescrizioni e divieti nelle
zone boscate” (all. A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
• di diramare ai sensi dell’art. 55, stessa legge i contenuti delle prescrizioni a tutti i comuni del
territorio regionale;
Tanto premesso, sulla scorta di istruttoria svolta da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile,
ORDINA
per i motivi di cui in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:
• di dichiarare ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 3/2014 lo “Stato di grave pericolosità per gli
incendi boschivi” per il corrente anno 2025 dal 15 giugno 2025 al 15 ottobre 2025 sull’intero
territorio regionale;
• di fissare quale data di apertura della Campagna antincendio annuale il giorno 07/07/2025 e
quella di chiusura il giorno 14/09/2025 sull’intero territorio regionale, salvo proroghe o anticipi;
• di attivare, nel periodo di apertura della Campagna antincendio anno 2025, la Sala Operativa
Unificata Permanente (SOUP) ai sensi della L.353/2000, l’art. 52 della L.R. n. 3/2014 e l’art. 8,
comma 7, della L.R. 46/2019 nella quale sarà attivo il numero verde 800-861-016 presso cui
potranno essere segnalati gratuitamente gli incendi o qualsiasi altro evento;
• di avvalersi per la operatività della SOUP di risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali, secondo le modalità di cui alle rispettive convenzioni,
del personale della Regione Abruzzo e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime
di convenzione con la Regione Abruzzo;
• di approvare i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di massima pericolosità
degli incendi contenuti nel documento “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli
incendi boschivi-prescrizioni e divieti nelle zone boscate” (all.A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento) che, ai sensi dell’art. 55 della L.R. n. 3/2014, saranno diramati a tutti i
comuni del territorio regionale;
• che, per quanto concerne il personale dell’Agenzia regionale di Protezione civile, in
attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.06.2020 e al fine di
assicurare l’operatività, per tutto l’arco di vigenza dello stato di grave pericolosità, ivi inclusi i
giorni prefestivi e festivi, della Sala Operativa Regionale – Sala Operativa Unificata Permanente
(SOR-SOUP) oltre che la presenza di personale dell’APC di coordinamento sui luoghi di intervento,
è assicurato il riconoscimento del lavoro straordinario. Qualora venga dichiarato lo stato di
emergenza regionale si applicheranno le previsioni contrattuali previste dall’art. 40 del CCNL del
22.01.2004. Gli oneri derivanti dall’utilizzo del personale dell’APC in straordinario per le attività di
SOUP, DOS, COS e coordinamento degli interventi, saranno riconosciuti dalla Regione Abruzzo
all’APC a seguito di rendicontazione e trasferiti all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, in
aggiunta ai trasferimenti ordinari previsti dalla L.R. 46/2019;
• di demandare all’Agenzia Reginale di Protezione Civile ogni utile iniziativa, azione,
adozione di atti, connessi al periodo di “massima pericolosità degli incendi boschivi” ritenuti
necessari per incrementate la tutale del patrimonio ambientale regionale;
• le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata;
• che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione e dell’Agenzia
Regionale di Protezione Civile, massimizzando la sua pubblicizzazione ai gestori delle infrastrutture
viarie, ai gestori delle reti, ai Parchi, Riserve, Province e Comuni.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
ALLEGATO A
REGIONE ABRUZZO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZONE CIVILE
Servizio Emergenze di Protezione Civile
La Regione Abruzzo, con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n…. del . Giugno 2025 ha dichiarato lo
STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI
Dal 15 GIUGNO al 15 OTTOBRE 2025
PRESCRIZIONI E DIVIETI NELLE ZONE BOSCATE
Durante tale periodo nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le
seguenti
prescrizioni e divieti:
a) E’ fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare
apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che
producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque
pericolo mediato o immediato di incendio.
b) E’ vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o
nei boschi.
c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei
rifiuti con materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali
metodi di alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere
immediatamente spenti dal gestore.
d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta
a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei
rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
e) Ai sensi dell’art.56 della L.R. n. 3/2014:
e1) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi
entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto
potranno essere concesse ai sensi dell’art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
e2) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento
fiammiferi, sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa
creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei
sentieri che li attraversano;
e3) Per l’abbruciamento delle stoppie oltre i 200 meri dal bosco si applicano le disposizioni di
cui alle prescrizioni di massima vigenti.
f) I Comandi militari e di Polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad
adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.
g) I Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell’ambito delle
rispettive competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la
più ampia diffusione.
h) Le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.