Descrizione
IL SINDACO
VISTA la richiesta pervenuta a questo ente il giorno 01.08.2024 con Prot. n°4903 da parte della Presidente della Pro Loco di Ortucchio, la Sig.ra Nelia Contestabile, relativa lo svolgimento della manifestazione “FANFARA DEI BERSAGLIERI” che si svolgerà il giorno 04 Agosto 2024 a partire dalle ore 17.00 fino alle ore 24.00;
RITENUTO di dover adottare per il pubblico interesse, un provvedimento temporaneo di divieto di transito e sosta a tutti i veicoli non autorizzati, per evitare situazioni di disordine ed intralcio alla circolazione, allo scopo di eliminare circostanze di pericolo e minaccia alla pubblica incolumità;
RAVVISATA pertanto, la necessità di regolare il transito e la sosta sulle strade interessate dalla manifestazione di cui sopra;
VISTI i poteri del Sindaco dal D. Lgs. N°267/2000;
VISTI gli articoli 5 – 6 - 7 del D. Lgs., n°241 Nuovo Codice della Strada;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada;
ORDINA
Per le motivazioni riportate in premessa:
- IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO con rimozione forzata per il giorno Domenica 04 Agosto 2024 a partire dalle ore 17.00 fino alle ore 24.00 nel seguente tratto di strada:
1) Via Roma, con inclusione di tutti gli incroci, a partire dall’intersezione con Via Milano fino ad arrivare all’intersezione di Via Porta Nuova con Via Garibaldi;
2) Via Don Luigi Orione dall’incrocio di Via Roma fino a P.zza Castello compresa.
Restano esclusi dai divieti della presente ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale nonché i mezzi adibiti al soccorso pubblico;
DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza al Servizio Tecnico Comunale, il quale avrà cura dell’installazione della prescritta segnaletica, che dovrà essere apposta 48 ore prima della manifestazione nonché essere conforme a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada;
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del comune di Ortucchio, nonché di darne più ampia notizia con le forme ritenute più rapide, considerata la dovuta informativa da rendere alla cittadinanza.
AVVISA
Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma dell'art, 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L'Aquila oppure, in alternativa, al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla notifica.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.
A norma dell'art. 5 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sindaco.
I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.
Copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
- alla Stazione dei Carabinieri di Ortucchio;
- alla TUA