Descrizione
I L S I N D A C O
CONSIDERATO che i terreni e gli orti incolti e incustoditi causano annidamento di rettili, insetti ed altri animali;
CONSIDERATO che la vegetazione non curata può fungere da innesco per gli incendi;
CONSIDERATO che lungo le strade e in particolare in corrispondenza di fossi e cunette laterali si trovano veri depositi di materiale ad alto rischio, come carta, foglie e arbusti facilmente combustibili al contatto di mozziconi ancora accesi lanciati da automobili in transito, come solitamente ribadito dalla Prefettura di L’Aquila;
CONSIDERATO che occorre prevenire tanto gli incendi boschivi quanto gli incendi in prossimità delle aree antropizzate;
CONSIDERATO che le siepi e i rami delle piante che si protendono oltre il confine dei fondi privati possono nascondere la segnaletica o creare pericolo per la sicurezza della circolazione;
CONSIDERATO che spesso sui terreni sono presenti rottami i quali costituiscono elementi precursori di pericolo per l’integrità ambientale, in quanto l’effetto corrosivo degli agenti atmosferici induce decomposizioni chimiche che sono fonte di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e profonde, con possibili ripercussioni negative per l’igiene e la salute pubblica;
VISTO che l’inizio della stagione primaverile impone in modo particolare l’obbligo di far rispettare le norme igienico – sanitarie e di tutela ambientale;
VISTO che, con proprio atto, il Presidente del consiglio dei ministri detta annualmente indirizzi operativi per la prevenzione degli incendi estivi, di interfaccia stabilendo abitualmente il divieto di dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie tra il 15 Giugno e il 30 Settembre;
VISTO che la Regione Abruzzo - Dipartimento di Protezione Civile conferma il rischio incendi per l’estate;
VISTO l’art. 52 della L.R. 3/2014 che testualmente dispone: “I Sindaci, quali autorità locali di pubblica sicurezza e protezione civile, sono obbligati ad assumere ogni utile iniziativa per la prevenzione degli incendi di interfaccia ricorrendo alla pianificazione di emergenza e, ove necessario, all’emanazione di apposite ordinanze rivolte ai proprietari o possessori di terreni posti in prossimità di agglomerati urbani”;
VISTI gli artt. 2, 218 e 345 del R.D. 1265/1934;
VISTO il vigente Regolamento di igiene e sanità;
VISTO l’art. 29 del D.lgs.285/1992 che prevede la sanzione amministrativa da Euro 169,00 a Euro 679,00 per i proprietari dei fondi che non effettuano la manutenzione delle piantagioni e delle siepi;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 che dispone testualmente “fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, di cui ai commi 1 e 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;
VISTO l’art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente dispone “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".
VISTO l’art. 59 del T.U.L.P.S che fa divieto di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi determinata;
VISTO l’art. 7 bis del T.U.E.L. che prevede la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 per le violazioni alle disposizioni delle ordinanze sindacali;
ORDINA
- L’OBBLIGO a tutti i proprietari dei terreni e degli orti ubicati nel centro abitato o posti in prossimità degli agglomerati urbani di provvedere entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della presente, con la massima diligenza, alla pulizia di detti terreni e a curarne, al tempo stesso, la manutenzione, allontanando i rifiuti ivi depositati, differenziando carta, plastica, vetro, ingombranti ecc.
ORDINA altresì
- IL DIVIETO di dar fuoco nei campi alle stoppie, nel periodo compreso tra il 15 Giugno al 30 Settembre di ogni anno, ad una distanza minore di centro metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento;
- Il DIVIETO di compiere ogni altra azione che possa creare pericolo di incendio;
AVVERTE
Non ottemperando a quanto stabilito della presente ordinanza, verrà emessa a carico dei proprietari inadempienti la sanzione prevista dalle leggi vigenti;
In caso di inerzia il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale è tenuto ad intervenire per l’esecuzione d’ufficio, utilizzando mezzi e personale del Comune con spese a totale carico dei proprietari inadempienti.
Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 avverte: responsabile del procedimento è il Sindaco il Sig. Raffaele Favoriti.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al T.A.R. di L’Aquila, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.