Descrizione
IL SINDACO
PRESO ATTO della nota prot. n. 27936 in data 14.05.2024 da parte della Prefettura di L’Aquila – Ufficio di Gabinetto del Prefetto, assunta a prot. n. 2993 in data 15.05.2024 da questo Comune, riguardante la gestione della siccità nel Fucino per la stagione 2024 con oggetto ”Protocollo d’intesa per la gestione della siccità nel Fucino - stagione 2024;
VISTO il Protocollo d’Intesa per la gestione della siccità nel Fucino siglato tra i comuni di Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmele, Luco dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
TENUTO CONTO dell’urgente necessità di adottare immediati provvedimenti in materia di gestione idrica per far fronte ai fenomeni di siccità;
RITENUTO opportuno, adottare la riattivazione e la rimodulazione del fermo irriguo così come in oggetto;
VISTI i poteri conferiti al Sindaco in qualità di Responsabile Area Vigilanza;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. il “Testo Unico Enti Locali”.
ORDINA
Con immediata esecuzione il fermo irriguo per i seguenti periodi:
- Da domenica 19.05.2024 a venerdì 31.05.2024 ogni Domenica dalle ore 05:00 alle ore 05:00 del lunedì;
- da sabato 01.06.2024 a sabato 31.08.2024, dal sabato alle ore 12:00 al lunedì alle ore 05:00.
Tutte le Forze dell’Ordine sono incaricate di vigilare sull’esecuzione della presente Ordinanza.
DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento, per quanto di competenza:
- alla Prefettura di L’Aquila via pec,
- alla locale Stazione dei Carabinieri via pec,
- alla Polizia Locale, sede,
- ai Carabinieri del Nucleo Forestale di Lecce nei Marsi (AQ) via pec;
La pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, nonché di darne più ampia diffusione.
AVVISA
A norma dell'art, 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L' Aquila oppure, in alternativa, al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla notifica;
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.