Descrizione
ORDINANZA N. 17 DEL 7.6.2024
CHIUSURA STRADA 27 – STRADA FUCENSE
IL SINDACO
Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che in data 10 giugno 2024, in Strada 27 (tratto da S.P. 22 Circonfucense a incrocio Strada 31), inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della Strada in oggetto;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con il D.L. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm.ii. e delle norme sulla circolazione stradale, nonché il Regolamento di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Accertata l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di chiudere al traffico veicolare Strada 27, in entrambi i sensi di marcia che va dall’intersezione della S.P. 22 Circonfucense con l’incrocio di Strada 31, per il giorno lunedì 10 giugno 2024, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 e comunque per il periodo necessario all’esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria della Strada 27, salvo diversa comunicazione;
ORDINA
Per le motivazioni riportate in premessa, il divieto di circolazione e sosta di tutti i veicoli nel tratto di Strada 27, in entrambi i sensi di marcia, che va dall’intersezione della S.P. 22 Circonfucense con l’incrocio di Strada 31, per il giorno lunedì 10 giugno 2024, dalle ore 7:30 alle ore 19:00, salvo diversa comunicazione;
AVVERTENZE
Le operazioni di manutenzione straordinaria della strada, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose.
È fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell’intervento;
Chiunque violi le disposizioni dell’art. 29 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 173,00 a € 694,00;
Chiunque violi altre disposizioni non contemplate nel codice della strada e previste nei regolamenti comunali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/1991;
I cittadini sono responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza;
Qualsiasi inconveniente o danno a persone e cose sarà a carico della ditta che effettuerà i lavori, l’Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale;
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, alla Prefettura di L’Aquila, al comando della locale Stazione dei Carabinieri, al Servizio di Polizia Locale;
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del comune di Ortucchio, nonché di darne più ampia notizia con le forme ritenute più rapide, considerata la dovuta informativa da rendere alla cittadinanza.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, i contravventori alla stessa saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge.
AVVISA
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione della stessa, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Ortucchio, 7.6.2024.
IL SINDACO
Raffaele Favoriti