Descrizione
IL SINDACO
CONSIDERATO che il presente provvedimento sottende l’interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni, in una zona in cui nel periodo estivo la forte concentrazione degli stessi rappresenta un problema per la sicurezza, principalmente sulle strade comunali Via Roma - Via Portanova;
VISTO l’articolo 3 comma 1 n.2 del D.lgs. 1992, n. 285 secondo il quale per area pedonale s’intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi ed i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie;
RAVVISATA la necessità di regolare il transito e la sosta dei veicoli richiamati all’a art. 3 c. 1 D.lgs. 1992, n. 285, sulle strade interessate Via Roma e Via Porta Nuova;
RITENUTO di dover adottare per il pubblico interesse, un provvedimento temporaneo di divieto di transito e sosta a tutti i veicoli non autorizzati, per evitare situazioni di disordine ed intralcio alla circolazione, allo scopo di eliminare circostanze di pericolo e minaccia alla pubblica incolumità;
VISTI i poteri del Sindaco dal D. Lgs. N°267/2000
VISTI gli articoli 3 - 5 – 6 - 7 del D. Lgs., n°241 Nuovo Codice della Strada;
VISTO il Regolamento di esecuzione del D.lgs. 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
ORDINA
Dal 05 Luglio al 31 Agosto 2025 tutti i Sabati e le Domeniche, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 il divieto di transito e sosta di tutti i veicoli su Via Roma tratto compreso tra Via Trento e Via Milano; e su Via Portanova tratto compreso tra Via Ciofani e Via G. Garibaldi;
Il divieto di sosta con rimozione forzata, di qualsiasi veicolo in corrispondenza delle apposite transenne che delimitano il tratto interessato;
Restano esclusi dai divieti della presente ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale nonché i mezzi adibiti al soccorso pubblico;
DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza al Servizio Tecnico Comunale, il quale avrà cura dell’installazione della prescritta segnaletica, conforme a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada;
La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, alla Prefettura di L’Aquila, al comando della locale Stazione dei Carabinieri, al Servizio di Polizia Locale, alla società di trasporto pubblico Abruzzese TUA;
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del comune di Ortucchio, nonché di darne più ampia notizia con le forme ritenute più rapide, considerata la dovuta informativa da rendere alla cittadinanza.
AVVISA
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, i contravventori alla stessa saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione della stessa, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Avverso la collocazione della segnaletica prevista dal presente provvedimento, è ammesso ricorso entro 60 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità previste di cui all’art. 74 del relativo Regolamento d’Esecuzione.