Ordinanza n. 24 del 23.07.2024 “Divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e in lattine nella giornata del 07.08.2024 in occasione della “Notte bianca”

Dettagli della notizia

DIVIETO di vendita anche per asporto e la somministrazione di bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro o lattine e consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro o lattine;

Data:

23 Luglio 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Ordinanza n° 24 del 23.07.2024

IL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E IN LATTINE NELLA GIORNATA DEL 07.08.2024 IN OCCASIONE DELLA “NOTTE BIANCA”.  

CONSIDERATO che mercoledì 07.08.2024, nel Comune di Ortucchio, si svolgerà la manifestazione denominata “Notte Bianca”;

RILEVATO che in occasione di questa manifestazione si prevede un flusso numeroso di persone ed un presumibile incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e/o lattina che spesso finiscono per essere rotti e lasciati sparsi sul suolo arrecando danno al decoro urbano e costituendo pericolo per i passanti;

RILEVATO altresì che l’utilizzo di detti contenitori può pertanto determinare un serio pericolo per l’incolumità pubblica per tutti coloro che frequentano i luoghi interessati da tale evento;

RITENUTO che la dispersione di bottiglie di vetro o di lattine può costituire pericolo per l’incolumità dei presenti soprattutto in manifestazioni con alto numero di presenze;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente intervenire, in occasione della citata manifestazione a tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, VIETANDO per il giorno 07.08.2024 all’interno del comune di Ortucchio:

  • La vendita anche per asporto e la somministrazione, sia in forma fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici a partire dalle ore 18.00 del 07.08.2024 e fino alle ore 03.00 del giorno 08.08.2024;
  • è inoltre fatto divieto a chiunque la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro;

RITENUTO di limitare l’efficacia del provvedimento per il tempo strettamente necessario alla predetta manifestazione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali- art. 54 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., in tema di attribuzioni del Sindaco nelle sue funzioni di competenza statale;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali – art.7 bis del D:Lgs. 267/2000 s.m.i, in tema di sanzioni amministrative alle prescrizioni previste da Regolamenti comunali o ordinanze del Sindaco;

VISTA la Legge 689/1981;

DATO ATTO che dell’adozione della presente ordinanza verrà data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

ORDINA

Su tutto il territorio comunale dalle ore 18.00 di Mercoledì 07.08.2024 e fino alle ore 03,00 di Giovedì 08.08.2024, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, IL DIVIETO:

  1. La vendita anche per asporto e la somministrazione, sia in forma fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici, a partire dalle ore 18.00 del 07.08.2024 e fino alle ore 03.00 del giorno 08.08.2024;
  2. Il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro o lattine;

Il divieto di cui al punto 1 e 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali del pubblico esercizio o nelle aree esterne, di pertinenza dell’attività legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico;

RENDE NOTO

- Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;

- A norma dell'art, 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L'Aquila, ovvero, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

- A norma dell'art. 5 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sindaco il Sig. Raffaele Favoriti.

DISPONE

- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’albo on line del comune di ORTUCCHIO;

- che la mancata ottemperanza agli obblighi ed ai divieti previsti dalla presente Ordinanza determinerà a carico dei trasgressori, salvo che il fatto non costituisca altro illecito e fatte salve eventuali responsabilità di natura penale, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniaria: da euro 25,00 a euro 500,00 prevista dall’art.7/bis del D.Lgs. 267/2000;

- copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

alla Prefettura;

alla Stazione dei Carabinieri di Ortucchio;

 

Dalla Residenza Municipale, Lì 23.07.2024

 

Il Sindaco

Raffaele Favoriti

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 23/09/2024, 14:10

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