Descrizione
IL SINDACO
Premesso che l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente ARTA Abruzzo, con comunicazione registrata al protocollo generale in data 03.07.2024 al n. 4181 avente ad oggetto “Invio risultati analisi acque di scarico. Rapporti di prova n. AQ/4457/24, n. AQ/4458/24” è stato inoltrato a questo Ente il Verbale di accertamento e contestazione n. 28 del 28.06.2024 e si è accertata la violazione dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 poiché sul Rapporto di Prova n. AQ/004458/24, emesso il 22.06.2024, risulta che:
- il campione di acqua di scarico prelevato il 15.05.2024 sull’impianto di depurazione dei Comuni di Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi ed Ortucchio (AQ) non è conforme per il parametro “Escherichia Coli” al limite 5000 UFC/100 ml fissato sull’Autorizzazione della Regione Abruzzo DPC024/366 del 22.10.2021;
Dato atto che l’Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano - L’Aquila - Sulmona con successiva nota registrata al protocollo di questo Ente in data 03.07.2024 al n. 4184 avente ad oggetto “Invio risultati analisi acque di scarico dell’impianto di depurazione del Comune di Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi ed Ortucchio (AQ). Rapporti di prova A.R.T.A. n. AQ/4457/24 e AQ/4458/24. Comunicazione ARTA del 02.07.2024 prot. n. 126916/24” chiede al Nostro Ente di voler comunicare, per il combinato disposto degli artt. 13 c. 2 e 32 della L. 833/78 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/98, i provvedimenti posti in essere a tutela della pubblica salute e salvaguardia dell’ambiente;
Tenuto conto che
- l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
- il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
Considerato, pertanto che:
- sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla salute e all’incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;
Tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;
IL SINDACO
Richiamato l’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
Visto altresì l’art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;
ORDINA
al CAM – Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa, con sede ad Avezzano (AQ) in via Caruscino, 1 di adottare tutte le misure necessarie per eliminare la condizione di non conformità di cui alla nota richiamata nelle premesse.
STABILISCE
- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Ortucchio e venga notificata al Dipartimento Prevenzione e Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano - L’Aquila - Sulmona, al CAM - Consorzio Acquedottistico Marsicano, al Prefetto di L’Aquila, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, al Comune di Gioia dei Marsi, al Comune di Lecce nei Marsi e ai Vigili Urbani del Comune di Ortucchio.
AVVERTE
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.
Gli Uffici e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione e controllo dell’osservanza della presente ordinanza.